Sentenza 146/1969 (ECLI:IT:COST:1969:146)
Massima numero 3427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  27/11/1969;  Decisione del  27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3426  3428


Titolo
SENT. 146/69 B. STAMPA - REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA - PROCEDIMENTO DIRETTISSIMO - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, ART. 21, TERZO COMMA, E COD. PROC. PEN., ART. 502, PRIMO E SECONDO COMMA - FACOLTA' DEL PUBBLICO MINISTERO DI DETERMINARE LA SEZIONE E LA UDIENZA NELLA QUALE PRESENTARE O FAR COMPARIRE L'IMPUTATO PER IL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le disposizioni stabilite nell'art. 502, primo e secondo comma C.P.P. e nell'art. 21, terzo comma della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto abilitano il pubblico ministero nella ipotesi di giudizio direttissimo a disporre la presentazione o la citazione dell'imputato davanti al tribunale (o alla Corte d'assise) e implicitamente consentono che lo stesso P.M. diriga, discrezionalmente, la richiesta del giudizio dibattimentale ad una delle sezioni od eventualmente ad uno dei collegi in cui la sezione dell'ufficio giudiziario sia articolata, non contrastano con la garanzia del giudice naturale, quale giudice imparziale precostituito. Tali disposizioni, infatti, nell'ordinamento positivo, sono inserite in un complesso organico di norme volte a disciplinare la composizione e l'attivita' di ciascun ufficio, sezione o collegio giudiziario al fine di contemperare la obiettivita' ed imparzialita' dei giudizi con le esigenze della efficienza, continuita' e prontezza della funzione giurisdizionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte