Sentenza 146/1969 (ECLI:IT:COST:1969:146)
Massima numero 3428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  27/11/1969;  Decisione del  27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3426  3427


Titolo
SENT. 146/69 C. STAMPA - REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA - PROCEDIMENTO DIRETTISSIMO - LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47, ART. 21, TERZO COMMA, E COD. PROC. PEN., ART. 502, PRIMO E SECONDO COMMA - FACOLTA' DEL PUBBLICO MINISTERO DI DETERMINARE LA SEZIONE E L'UDIENZA NELLA QUALE PRESENTARE O FAR COMPARIRE L'IMPUTATO PER IL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE - ATTUA IL PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 502, primo e secondo comma C.P.P. e dell'art. 21, terzo comma della legge 8 febbraio 1948, n. 47, contenente disposizioni sulla stampa, in relazione all'art. 25, primo comma della Costituzione. Infatti, anche nell'ipotesi di giudizio direttissimo disciplinata dagli articoli sopraindicati del codice di procedura penale e della legge sulla stampa, non manca l'elemento della preventiva individuazione del giudice che deve postularsi legata, in ossequio al principio del giudice naturale, a criteri di obiettivita' ed imparzialita', esclusa qualsiasi incidenza della scelta operata dal pubblico ministero sulla composizione del collegio chiamato alla decisione: composizione che rimane affidata al Presidente del Tribunale o ai presidenti delle singole sezioni (o corti d'assise) unitamente alla formazione dei ruoli d'udienza ed alla assegnazione delle cause ai collegi. Ne', per la soluzione della questione, ha rilevanza il distinguere fra l'ipotesi di presentazione dell'imputato detenuto all'udienza del tribunale (o della Corte di assise) e l'ipotesi di citazione dell'imputato libero (ai sensi del citato art. 21, terzo comma legge n. 47 del 1948) trattandosi di modalita' diverse dell'esercizio della potesta' d'azione penale attribuita al pubblico ministero, quale e' configurata nell'ambito del rito direttissimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte