Sentenza 147/1969 (ECLI:IT:COST:1969:147)
Massima numero 3429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/11/1969;  Decisione del  27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3430  3431  3432  3433  3434  3435  3436  3437  3438


Titolo
SENT. 147/69 A. FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - COD. PEN., ART. 559, TERZO COMMA - RELAZIONE ADULTERINA DELLA MOGLIE - CONFIGURAZIONE COME CIRCOSTANZA AGGRAVANTE O IPOTESI DI CONTINUAZIONE DEL DELITTO DI ADULTERIO - ESCLUSIONE - ART. 559, PRIMO COMMA - DELITTO DI ADULTERIO - INCOSTITUZIONALITA' GIA' DICHIARATA - CONSEGUENZE - CADUCAZIONE IMMEDIATA DEL TERZO COMMA (RELAZIONE ADULTERINA) - ESCLUSIONE - AUTONOMA CONFIGURAZIONE DEL REATO.

Testo
Nel sistema dell'art. 559 del codice penale la relazione adulterina non e' prevista come circostanza aggravante o come particolare ipotesi di continuazione del reato di adulterio ma come delitto con propria, autonoma configurazione. Alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 559 cod. pen. (adulterio semplice), pronunciata con la sentenza 16 dicembre 1968, n. 126, non puo' pertanto riconoscersi l'effetto di una immediata caducazione o, quanto meno, di una conseguenziale ed automatica illegittimita' costituzionale del terzo comma dello stesso articolo (relazione adulterina).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte