Sentenza 147/1969 (ECLI:IT:COST:1969:147)
Massima numero 3430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/11/1969;  Decisione del  27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3429  3431  3432  3433  3434  3435  3436  3437  3438


Titolo
SENT. 147/69 B. FAMIGLIA - UNITA' FAMILIARE - OBBLIGHI FONDAMENTALI DERIVANTI DAL VINCOLO MATRIMONIALE - SANZIONI CON FUNZIONE ANCHE PREVENTIVA - AMMISSIBILITA' - SUFFICIENZA DELLE SANZIONI CIVILI O NECESSITA' ANCHE DI SANZIONI PENALI - QUESTIONE DI POLITICA LEGISLATIVA - COD. PEN., ART. 560, PRIMO COMMA (CONCUBINATO) - INFEDELTA' CONIUGALE - RILEVANZA PENALE - PERICOLO PER L'UNITA' FAMILIARE - INSUSSISTENZA.

Testo
Per la protezione del bene della "unita' familiare" garantito dall'art. 29, secondo comma, della Costituzione, gli obblighi fondamentali che accompagnano il vincolo matrimoniale devono essere presidiati da sanzioni idonee a svolgere anche una funzione preventiva. Se a tal fine sia necessario disporre, in relazione ad un determinato contesto storico, oltre alle sanzioni civili anche sanzioni penali, e' potere che spetta alla politica legislativa. Non puo' pertanto accogliersi la questione proposta, rispetto all'art. 560 del codice penale (concubinato), con le ordinanze del Pretore di Roma n. 114 e n. 193 del 1969, in base all'assunto che la rilevanza penale dell'inosservanza del dovere di fedelta' coniugale e la eventuale condanna di uno dei coniugi, in seguito alla proposizione dell'istanza punitiva, metterebbe in pericolo, compromettendola, l'esistenza stessa della comunita' familiare.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte