Sentenza 147/1969 (ECLI:IT:COST:1969:147)
Massima numero 3434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/11/1969;  Decisione del  27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3429  3430  3431  3432  3433  3435  3436  3437  3438


Titolo
SENT. 147/69 F. FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - COD. PEN., ARTT. 559 E 560 - FINALITA' ORIGINARIE - INFERIORITA' DELLA POSIZIONE DELLA DONNA NELLA DISCIPLINA DEI DIRITTI E DEI DOVERI CONIUGALI - MODIFICAZIONI SOPRAVVENUTE NELLA COSCIENZA SOCIALE - LORO ACCERTAMENTO AGLI EFFETTI DELLA EVENTUALE INCOSTITUZIONALITA' DELLE NORME PENALI - INCOMPETENZA DELLA CORTE - CONTRASTO FRA LA DISCIPLINA PENALE ED IL SOPRAVVENUTO PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA EGUAGLIANZA DEI CONIUGI - SINDACABILITA'.

Testo
Tutto il sistema desumibile dagli artt. 559 e 560 Cod. pen. reca l'impronta di un'epoca nella quale la donna non godeva della stessa posizione sociale dell'uomo e vedeva riflessa la sua situazione di netta inferiorita' nella disciplina dei diritti e dei doveri coniugali. Non sta alla Corte verificare se e quali modificazioni in questo campo il nostro tempo abbia portato nella coscienza sociale. Ma e' compito indiscutibile della Corte accertare l'insanabile contrasto fra quella disciplina, quale che ne sia stata la giustificazione originaria, ed il sopravvenuto principio costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte