Sentenza 147/1969 (ECLI:IT:COST:1969:147)
Massima numero 3435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/11/1969;  Decisione del  27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3429  3430  3431  3432  3433  3434  3436  3437  3438


Titolo
SENT. 147/69 G. FAMIGLIA - UNITA' FAMILIARE - TUTELA - COSTITUZIONE, ART. 29 - NECESSARIO COORDINAMENTO CON IL PRINCIPIO DELLA PARITA' DEI CONIUGI - COD. PEN., ARTT. 559, TERZO COMMA, E 560, PRIMO COMMA - RELAZIONE ADULTERINA E CONCUBINATO - TRATTAMENTO PIU' SEVERO PER L'INFEDELTA' DELLA MOGLIE - PRETESA GIUSTIFICAZIONE CON LA TUTELA DELL'UNITA' DELLA FAMIGLIA - INCONSISTENZA - MANCATA PUNIZIONE DEL MARITO - ANALOGA GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 29 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nel contesto normativo dell'art. 29, comma secondo, della Costituzione, la tutela della esigenza di salvaguardare la famiglia si coordina necessariamente col principio della parita' dei coniugi. Per potere quindi sostenere che la punizione della sola moglie fedifraga risponde all'esigenza di salvaguardare la famiglia occorrerebbe dimostrare una ipotesi assolutamente irrazionale, e cioe' che una volta stabilito che la relazione adulterina della donna debba costituire reato, punire il marito per una identica fattispecie metterebbe in pericolo l'unita' familiare. Pertanto il trattamento, piu' severo per l'infedelta' della moglie e piu' indulgente per l'infedelta' dell'uomo, posto in essere dagli artt. 559, terzo comma, e 560, primo comma, del cod. penale, non potendo considerarsi finalizzato alla tutela dell'unita' familiare, e' in contrasto con l'art. 29 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte