Sentenza 147/1969 (ECLI:IT:COST:1969:147)
Massima numero 3436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/11/1969;  Decisione del  27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3429  3430  3431  3432  3433  3434  3435  3437  3438


Titolo
SENT. 147/69 H. FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - RELAZIONE ADULTERINA E CONCUBINATO - COD. PEN., ARTT. 559, TERZO COMMA, E 560, PRIMO COMMA - SANZIONI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MOGLIE E MARITO - DERIVA DAL CONCORSO DELLE DUE NORME - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NECESSARIA ESTENSIONE NEI CONFRONTI DI ENTRAMBE LE PREVISIONI PENALI.

Testo
A causa della eterogeneita' delle fattispecie dei delitti di "relazione adulterina" (della moglie) e concubinato (del marito) contemplate dal codice penale, e' il concorso di entrambe le norme (e non il solo art. 559, terzo comma) che da' vita ad una non consentita disparita' di trattamento tra moglie e marito. Ove nel codice penale fosse annullata la sola previsione della relazione adulterina della moglie, e non anche quella del concubinato del marito, l'ordinamento verrebbe a dare rilevanza unicamente, nei limiti dell'art. 560, alla infedelta' coniugale del marito. La normativa penale dell'adulterio rimarrebbe quindi, sotto quest'altro aspetto, in contrasto con il principio di parita' dei coniugi. Pertanto la dichiarazione di incostituzionalita', va pronunciata nei confronti, oltre che dell'art. 559, terzo comma, dell'art. 560, primo comma.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte