Sentenza 147/1969 (ECLI:IT:COST:1969:147)
Massima numero 3437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/11/1969;  Decisione del  27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3429  3430  3431  3432  3433  3434  3435  3436  3438


Titolo
SENT. 147/69 I. FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - RELAZIONE ADULTERINA E CONCUBINATO - COD. PEN., ARTT. 559, TERZO COMMA, E 560, PRIMO COMMA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI CONIUGI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ALTRE DISPOSIZIONI DELLO STESSO CODICE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' IN VIA CONSEGUENZIALE.

Testo
All'illegittimita' costituzionale del terzo comma dell'articolo 559 e del primo comma dell'art. 560 e' conseguenziale - e va dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' di tutte le altre residue norme del codice penale in materia di adulterio e di concubinato (art. 559, comma quarto; art. 560, comma secondo e terzo; art. 561; art. 562, primo comma, nella parte relativa al delitto previsto dall'art. 560; art. 562, secondo e terzo comma; art. 563).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte