Sentenza 147/1969 (ECLI:IT:COST:1969:147)
Massima numero 3438
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/11/1969;  Decisione del  27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3429  3430  3431  3432  3433  3434  3435  3436  3437


Titolo
SENT. 147/69 L. FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - RELAZIONE ADULTERINA E CONCUBINATO - COD. PEN., ARTT. 559, TERZO COMMA, E 560, PRIMO COMMA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI CONIUGI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - POTERI DEL LEGISLATORE - CONFIGURAZIONE DI REATI PER VIOLAZIONE DELLA FEDELTA' CONIUGALE - LEGITTIMITA' - CONDIZIONE - RISPETTO DELLA PARITA' DEI CONIUGI EX ART. 29 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
Poiche' la illegittimita' dell'art. 559, comma terzo, e dell'art. 560, comma primo, del codice penale deriva da una disparita' di trattamento tra coniugi contrastante con l'art. 29, secondo comma, della Costituzione, il legislatore conserva, nell'ambito della sua discrezionalita' politica, il potere di stabilire se ed in quali ipotesi la violazione del dovere di fedelta' coniugale debba costituire reato. Nel rispetto dell'art. 29 Cost. sara' pero' tenuto a dettare un'eguale disciplina per il marito e per la moglie.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte