Sentenza 148/1969 (ECLI:IT:COST:1969:148)
Massima numero 3442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/11/1969; Decisione del
27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 148/69 D. PROCESSO PENALE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COD. PROC. PEN., ART. 222 - RINVIO "PER QUANTO E' POSSIBILE" ALLE NORME SULLA ISTRUZIONE FORMALE - INTERPRETAZIONE - NECESSARIA COERENZA CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI - INOPERATIVITA' NELLA PRASSI.
SENT. 148/69 D. PROCESSO PENALE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COD. PROC. PEN., ART. 222 - RINVIO "PER QUANTO E' POSSIBILE" ALLE NORME SULLA ISTRUZIONE FORMALE - INTERPRETAZIONE - NECESSARIA COERENZA CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI - INOPERATIVITA' NELLA PRASSI.
Testo
Il rinvio, "per quanto e' possibile", alle norme sulla istruzione formale, contenuto nell'art. 222 del codice di procedura penale, pur dovendo essere interpretato in coerenza con i principi costituzionali, resta nella prassi del tutto inoperante.
Il rinvio, "per quanto e' possibile", alle norme sulla istruzione formale, contenuto nell'art. 222 del codice di procedura penale, pur dovendo essere interpretato in coerenza con i principi costituzionali, resta nella prassi del tutto inoperante.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte