Sentenza 148/1969 (ECLI:IT:COST:1969:148)
Massima numero 3443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/11/1969;  Decisione del  27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3439  3440  3441  3442  3445  3446  3447  3448  3449


Titolo
SENT. 148/69 E. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ART. 304 TER, QUARTO COMMA - ATTI MENZIONATI NELLA PRIMA PARTE DELL'ARTICOLO - FACOLTA' DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI PROVVEDERVI SENZA AVVISARE IL DIFENSORE - GARANZIE DIFENSIVE - SUSSISTENZA.

Testo
La facolta' attribuita al giudice istruttore dall'art. 304 ter, quarto comma, del codice di procedura penale, di procedere agli atti menzionati nella prima parte dello stesso articolo, nei casi di assoluta urgenza, senza darne avviso al difensore, non impedisce al difensore di assistervi e di prendere visione dei verbali relativi. Non puo' pertanto dirsi che in tali casi l'urgenza escluda ogni garanzia difensiva.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte