Sentenza 148/1969 (ECLI:IT:COST:1969:148)
Massima numero 3445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/11/1969;  Decisione del  27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3439  3440  3441  3442  3443  3446  3447  3448  3449


Titolo
SENT. 148/69 F. PROCESSO PENALE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COD. PROC. PEN., ARTT. 222, SECONDO COMMA, E 223, PRIMO COMMA - NORME RELATIVE AGLI "ACCERTAMENTI" E ALLE "OPERAZIONI TECNICHE" - INSUSSISTENZA DELLE GARANZIE DI CUI AGLI ARTT. 390 E 304 BIS, TER E QUATER - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Le norme degli artt. 222, secondo comma, e 223, primo comma, del codice di procedura penale, relative agli "accertamenti" ed alle "operazioni tecniche" eseguite dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, direttamente o per mezzo di "persone idonee da essi richieste", escludendo le garanzie difensive - predisposte dagli artt. 390, e 304 bis, ter e quater per i corrispondenti atti istruttori - riguardo ad atti che, pur definendosi preistruttori, possono egualmente spiegare una influenza pregiudizievole nel processo penale, sono in contrasto - limitatamente ai casi in cui, al compimento delle suddette attivita', sia gia' stato individuato un soggetto indiziato di reita' - con il diritto di difendersi in giudizio garantito a tutti dall'art. 24, comma secondo, della Costituzione. Le suindicate norme degli artt. 222, e 223 cod. proc. pen., pertanto, nelle parti e nei limiti suddetti, vanno dichiarate illegittime.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte