Sentenza 148/1969 (ECLI:IT:COST:1969:148)
Massima numero 3446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/11/1969;  Decisione del  27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3439  3440  3441  3442  3443  3445  3447  3448  3449


Titolo
SENT. 148/69 G. PROCESSO PENALE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COD. PROC. PEN., ARTT. 222, SECONDO COMMA, E 223, PRIMO COMMA - NORME RELATIVE AGLI "ACCERTAMENTI" E ALLE "OPERAZIONI TECNICHE" - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' - COD. PROC. PEN., ART. 222, SECONDO COMMA - SEQUESTRO DEL CORPO DEL REATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
Per effetto della decisione adottata nei confronti delle norme impugnate (artt. 222, secondo comma, e 223, primo comma, del codice di procedura penale, nelle parti relative agli "accertamenti" ed alle "operazioni tecniche" di polizia giudiziaria) la dichiarazione di illegittimita', ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va estesa a quell'altra parte del secondo comma dell'art. 222 che, abilitando la polizia giudiziaria a procedere al sequestro del corpo del reato, esclude l'applicazione a tale atto dello articolo 304 quater.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27