Sentenza 148/1969 (ECLI:IT:COST:1969:148)
Massima numero 3447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/11/1969;  Decisione del  27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3439  3440  3441  3442  3443  3445  3446  3448  3449


Titolo
SENT. 148/69 H. PROCESSO PENALE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COD. PROC. PEN., ARTT. 222, 223, 225 E 232 - PARZIALE ILLEGITTIMITA' GIA' DICHIARATA - EFFETTI DELLE DECISIONI ADOTTATE - COD. PROC. PEN., ARTT. 231, SECONDO COMMA, E 234 - ATTI DISPOSTI DAL PRETORE O DAL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO - PARZIALE ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE.

Testo
Poiche' le ragioni della parziale illegittimita' costituzionale (dichiarata con la presente sentenza e con la sentenza n. 86 del 1968) degli artt. 222, secondo comma, 223, primo comma, e 225 del codice di procedura penale - fondate come sono sull'efficacia che gli atti ivi contemplati possono spiegare nel processo - valgono anche a proposito dei poteri conferiti al procuratore della Repubblica dall'art. 232, anche quando gli stessi atti sono compiuti o disposti dall'autorita' giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, la dichiarazione di parziale illegittimita' va estesa - in base all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - all'art. 231, primo comma, ed all'art. 234 relativi agli atti di polizia giudiziaria disposti, rispettivamente, dal pretore e dal procuratore generale presso la corte di appello. - S. n. 86 del 1968.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 0