Sentenza 148/1969 (ECLI:IT:COST:1969:148)
Massima numero 3449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/11/1969; Decisione del
27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 148/69 L. PROCESSO PENALE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COD. PROC. PEN., ART. 134, SECONDO COMMA - DIVIETO AGLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI RICEVERE LA NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - INCOMPATIBILITA' CON LE GARANZIE DI DIFESA ESTESE PER EFFETTO DI DECISIONE DELLA CORTE - PARZIALE ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE.
SENT. 148/69 L. PROCESSO PENALE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COD. PROC. PEN., ART. 134, SECONDO COMMA - DIVIETO AGLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DI RICEVERE LA NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA - INCOMPATIBILITA' CON LE GARANZIE DI DIFESA ESTESE PER EFFETTO DI DECISIONE DELLA CORTE - PARZIALE ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE.
Testo
Le garanzie di difesa applicabili, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 86 del 1968 e n. 148 del 1969, agli atti di polizia giudiziaria, riguardando tutte l'intervento del difensore, ne presuppongono la possibilita' di nomina. Pertanto il divieto di ricevere la nomina del difensore di fiducia, fatto dall'art. 134, secondo comma, del codice di procedura penale, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, e' sicuramente incompatibile con la nuova disciplina della materia. Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per effetto delle decisioni adottate con le suddette sentenze, anche l'art. 134, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte relativa al suddetto divieto, va dichiarato illegittimo. - S. nn. 86 del 1968 e 148 del 1969.
Le garanzie di difesa applicabili, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 86 del 1968 e n. 148 del 1969, agli atti di polizia giudiziaria, riguardando tutte l'intervento del difensore, ne presuppongono la possibilita' di nomina. Pertanto il divieto di ricevere la nomina del difensore di fiducia, fatto dall'art. 134, secondo comma, del codice di procedura penale, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, e' sicuramente incompatibile con la nuova disciplina della materia. Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per effetto delle decisioni adottate con le suddette sentenze, anche l'art. 134, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte relativa al suddetto divieto, va dichiarato illegittimo. - S. nn. 86 del 1968 e 148 del 1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23