Sentenza 149/1969 (ECLI:IT:COST:1969:149)
Massima numero 3450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/11/1969; Decisione del
27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 149/69 A. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, ARTT. 44 E 45 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLO PARZIALMENTE IDENTICA AD ALTRA GIA' DECISA DALLA CORTE - UTILE RIFERIMENTO ALLE PRECEDENTI SENTENZE - ESCLUSIONE.
SENT. 149/69 A. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, ARTT. 44 E 45 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLO PARZIALMENTE IDENTICA AD ALTRA GIA' DECISA DALLA CORTE - UTILE RIFERIMENTO ALLE PRECEDENTI SENTENZE - ESCLUSIONE.
Testo
Le questioni di legittimita' costituzionale relative agli artt. 44 e 45 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, decise con le sentenze della Corte costituzionale n. 63 del 1963 e n. 6 del 1965, vertendo, nell'un caso, sul punto se gli esami eseguiti, ai fini della repressione delle frodi alimentari, dagli istituti previsti dalla legge, vincolino il giudice all'accertamento compiuto dal perito, e, nell'altro, sulla legittimita' dell'onere di preventivo deposito imposto a chi chieda la revisione delle analisi, hanno un contenuto diverso, nonostante la parziale identita' delle disposizioni impugnate e delle norme costituzionali di raffronto, da quella esaminata al riguardo nella presente sentenza (n. 149 del 1969). Pertanto le dichiarazioni di infondatezza allora pronunciate non costituiscono precedenti ai quali si possa fare riferimento per la definizione degli attuali giudizi. - S. nn. 63 del 1963 e 6 del 1965
Le questioni di legittimita' costituzionale relative agli artt. 44 e 45 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, decise con le sentenze della Corte costituzionale n. 63 del 1963 e n. 6 del 1965, vertendo, nell'un caso, sul punto se gli esami eseguiti, ai fini della repressione delle frodi alimentari, dagli istituti previsti dalla legge, vincolino il giudice all'accertamento compiuto dal perito, e, nell'altro, sulla legittimita' dell'onere di preventivo deposito imposto a chi chieda la revisione delle analisi, hanno un contenuto diverso, nonostante la parziale identita' delle disposizioni impugnate e delle norme costituzionali di raffronto, da quella esaminata al riguardo nella presente sentenza (n. 149 del 1969). Pertanto le dichiarazioni di infondatezza allora pronunciate non costituiscono precedenti ai quali si possa fare riferimento per la definizione degli attuali giudizi. - S. nn. 63 del 1963 e 6 del 1965
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte