Sentenza 149/1969 (ECLI:IT:COST:1969:149)
Massima numero 3451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/11/1969; Decisione del
27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 149/69 B. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24 - INTERPRETAZIONE - NOZIONE DI "PROCEDIMENTO" - SIGNIFICATO RESTRITTIVO - ESCLUSIONE - COMPROMETTEREBBE L'EFFETTIVITA' DEL DIRITTO.
SENT. 149/69 B. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24 - INTERPRETAZIONE - NOZIONE DI "PROCEDIMENTO" - SIGNIFICATO RESTRITTIVO - ESCLUSIONE - COMPROMETTEREBBE L'EFFETTIVITA' DEL DIRITTO.
Testo
Se al termine "procedimento", a cui, nel garantire la difesa come diritto inviolabile, fa riferimento l'art. 24 della Costituzione, si desse un significato restrittivo, con conseguente esclusione di tutte le attivita' poste in essere al di fuori del normale intervento del giudice, il principio costituzionale perderebbe gran parte della sua effettivita'. La nozione "procedimento", peraltro, non puo' dilatarsi al di la' dei confini necessari e sufficienti a garantire a tutti il diritto di difesa. E poiche' in concreto questo non puo' essere operante prima che un soggetto risulti indiziato del reato, e' a partire da questo momento - gia' rilevante per la vigente legge processuale (art. 78, secondo comma, cod. proc. pen.) - che devono entrare in funzione i meccanismi normativi idonei a garantire almeno un minimo di contraddittorio, assistenza e difesa.
Se al termine "procedimento", a cui, nel garantire la difesa come diritto inviolabile, fa riferimento l'art. 24 della Costituzione, si desse un significato restrittivo, con conseguente esclusione di tutte le attivita' poste in essere al di fuori del normale intervento del giudice, il principio costituzionale perderebbe gran parte della sua effettivita'. La nozione "procedimento", peraltro, non puo' dilatarsi al di la' dei confini necessari e sufficienti a garantire a tutti il diritto di difesa. E poiche' in concreto questo non puo' essere operante prima che un soggetto risulti indiziato del reato, e' a partire da questo momento - gia' rilevante per la vigente legge processuale (art. 78, secondo comma, cod. proc. pen.) - che devono entrare in funzione i meccanismi normativi idonei a garantire almeno un minimo di contraddittorio, assistenza e difesa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte