Sentenza 149/1969 (ECLI:IT:COST:1969:149)
Massima numero 3452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/11/1969; Decisione del
27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 149/69 C. DIRITTO DI DIFESA - NOZIONE DI "PROCEDIMENTO" EX ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - RICOMPRENDE ANCHE GLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INDAGINI GENERICHE ED ATTI ISTRUTTORI - CRITERIO DI DEMARCAZIONE - INDIZIO DI REITA' - OPERATIVITA' DEL DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO.
SENT. 149/69 C. DIRITTO DI DIFESA - NOZIONE DI "PROCEDIMENTO" EX ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - RICOMPRENDE ANCHE GLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INDAGINI GENERICHE ED ATTI ISTRUTTORI - CRITERIO DI DEMARCAZIONE - INDIZIO DI REITA' - OPERATIVITA' DEL DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO.
Testo
La linea di demarcazione fra indagini generiche ed atti istruttori si identifica necessariamente col momento in cui, risultando un soggetto, in qualsiasi modo, indiziato di reita', il diritto o di difendersi in giudizio garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione deve concretamente operare.
La linea di demarcazione fra indagini generiche ed atti istruttori si identifica necessariamente col momento in cui, risultando un soggetto, in qualsiasi modo, indiziato di reita', il diritto o di difendersi in giudizio garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione deve concretamente operare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte