Sentenza 149/1969 (ECLI:IT:COST:1969:149)
Massima numero 3453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
27/11/1969; Decisione del
27/11/1969
Deposito del 03/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 149/69 D. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, ARTT. 41, 42, 43 E 46 - ATTIVITA' DI PRELIEVO DI CAMPIONI E PRIMA ANALISI - NON PRESUPPONE INDIZI DI REITA' - NATURA AMMINISTRATIVA DI CONTROLLO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESTENSIONE DELLA NON FONDATEZZA AD ALTRE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE O MODIFICATIVE.
SENT. 149/69 D. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI - R.D.L. 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, ARTT. 41, 42, 43 E 46 - ATTIVITA' DI PRELIEVO DI CAMPIONI E PRIMA ANALISI - NON PRESUPPONE INDIZI DI REITA' - NATURA AMMINISTRATIVA DI CONTROLLO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESTENSIONE DELLA NON FONDATEZZA AD ALTRE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE O MODIFICATIVE.
Testo
Nel corso delle speciali attivita' di vigilanza svolte - in base alle leggi sulla repressione delle frodi alimentari - attraverso i prelievi e le analisi dei campioni di prodotti sottoposti a controllo, finche' l'indagine tecnica non ha portato alla conclusione che "le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti", non c'e' indizio di reita'. Sono pertanto infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei confronti delle disposizioni, relative ai prelievi dei campioni e alle "prime analisi", contenute negli artt. 41, 42, 43 e 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), nell'art. 1 della legge 18 ottobre 1959, n. 945 (che abilita i funzionari e gli agenti delegati dalle amministrazioni a procedere direttamente al sequestro della merce ed al prelievo dei campioni), nell'articolo unico della legge 30 dicembre 1959, n. 1234 (che consente ai funzionari ed agenti di accedere liberamente ed anche di notte nei locali di produzione e di commercio delle sostanze agrarie) e nell'art. 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407 (il quale, rispetto alla classificazione ed alla vendita di oli di oliva rende applicabili alla materia l'art. 41 del decreto del 1925 e le altre disposizioni suindicate), in base al motivo che le norme impugnate non consentono gli interventi difensivi previsti dagli artt. 390 e 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.
Nel corso delle speciali attivita' di vigilanza svolte - in base alle leggi sulla repressione delle frodi alimentari - attraverso i prelievi e le analisi dei campioni di prodotti sottoposti a controllo, finche' l'indagine tecnica non ha portato alla conclusione che "le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti", non c'e' indizio di reita'. Sono pertanto infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei confronti delle disposizioni, relative ai prelievi dei campioni e alle "prime analisi", contenute negli artt. 41, 42, 43 e 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), nell'art. 1 della legge 18 ottobre 1959, n. 945 (che abilita i funzionari e gli agenti delegati dalle amministrazioni a procedere direttamente al sequestro della merce ed al prelievo dei campioni), nell'articolo unico della legge 30 dicembre 1959, n. 1234 (che consente ai funzionari ed agenti di accedere liberamente ed anche di notte nei locali di produzione e di commercio delle sostanze agrarie) e nell'art. 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407 (il quale, rispetto alla classificazione ed alla vendita di oli di oliva rende applicabili alla materia l'art. 41 del decreto del 1925 e le altre disposizioni suindicate), in base al motivo che le norme impugnate non consentono gli interventi difensivi previsti dagli artt. 390 e 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte