Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Raggiungimento dell'intesa tra Stato e singola Regione - Individuazione delle modalità di finanziamento delle funzioni attribuite - Ricorso delle Regioni Puglia, Toscana, Campania e della Regione autonoma Sardegna - Lamentata disparità di trattamento tra regioni e violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 215015).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 5, 81, 97, 116, terzo comma, 118, 119 e 120, secondo comma, Cost. e al principio leale collaborazione, dell’art. 5, comma 2, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite. In primo luogo, il meccanismo della compartecipazione non contraddice la clausola di invarianza finanziaria: esso, anzi, presuppone che la regione differenziata usi risorse (derivanti dalla compartecipazione) che lo Stato non deve più impiegare, avendo ceduto la funzione. Anche la censura relativa al supposto impoverimento delle altre regioni non è fondata, poiché l’art. 9, comma 3, della legge impugnata garantisce l’invarianza finanziaria per le regioni terze e vieta alle intese di pregiudicare l’entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni. Quanto alla censura relativa alla supposta sottrazione di risorse statali da destinare ai LEP e agli interventi perequativi, diverse disposizioni della legge impugnata sono volte ad evitare questo pericolo (artt. 4, comma 1, 9, comma 3, e 10). Né è discriminatorio per le regioni con minore capacità fiscale per abitante l’aggancio con la ricchezza del territorio, in quanto il principio di territorialità risulta dall’art. 119, secondo comma, Cost. e da molte norme legislative. Quanto alla esclusione della “riserva di aliquota” (che corrisponde ad una quota della base imponibile del tributo statale), la scelta del meccanismo della compartecipazione (costituita da una quota del gettito del tributo statale) rientra nella discrezionalità del legislatore, coerente con il sistema normativo. Quanto all’esclusione dei tributi propri, la norma impugnata ha fatto riferimento a una delle fonti di finanziamento “ordinarie” delle regioni: rientra nella discrezionalità del legislatore “muoversi” all’interno dell’art. 119 Cost. Infine, il riferimento alle compartecipazioni risulta coerente con la logica della legge, che è quella del trasferimento “a costo zero”. Va in ogni caso rilevato che è improcrastinabile l’attuazione del fondo perequativo previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011: un ordinamento che intende attuare la punta avanzata del regionalismo differenziato non può permettersi di lasciare inattuato quel modello di federalismo fiscale «cooperativo» disegnato dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai suoi decreti attuativi, che ne consente un’equilibrata gestione, interrompendo quindi una volta per tutte la prassi dei sistematici rinvii seguita sino ad oggi. (Precedente: S. 71/2023 - mass. 45471).