Sentenza 151/1969 (ECLI:IT:COST:1969:151)
Massima numero 3465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  10/12/1969;  Decisione del  10/12/1969
Deposito del 17/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3466


Titolo
SENT. 151/69 A. IMPIEGO PUBBLICO - RETRIBUZIONE - AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER FIGLI A CARICO - ESCLUSIONE DELLA QUOTA PER I FIGLI MINORI RICOVERATI GRATUITAMENTE PRESSO ISTITUTI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE - DIVERSITA' DELLA FATTISPECIE DA ALTRE AVENTI DIVERSA FINALITA' - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disposizione dell'art. 2, sesto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, la quale stabilisce che, ai fini della concessione della quota aggiunta di famiglia a favore dei dipendenti statali, non si tiene conto, fra le altre persone, "dei figli minorenni ricoverati gratuitamente presso istituti di istruzione o di educazione", non contrasta con il principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione, in raffronto alla disciplina dell'assegno di studio universitario, stabilita con la legge 14 febbraio 1963, n. 80, e delle borse di studio istituite con l'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942. Trattasi di fattispecie fra loro sostanzialmente diverse, cui risponde una differente disciplina giuridica, determinata razionalmente da valutazioni discrezionali del legislatore. Mentre, infatti, nel caso di ospitalita' gratuita in istituti o collegi, preveduto dalla norma in questione, si debbono normalmente considerare soddisfatte le essenziali necessita' di vita, onde il soggetto non puo' dirsi a carico del genitore e vien meno il requisito fondamentale per la concessione della quota aggiuntiva di famiglia stabilito nel precedente quinto comma dell'art. 2 dello stesso D.Lg.Lgt. n. 722 del 1945, l'attribuzione di assegni o borse di studio, in base alle citate leggi n. 80 del 1963 e n. 942 del 1966, e' diretta a sopperire ai maggiori oneri economici dell'istruzione superiore e ad alleviare solo in parte, a favore del genitore, le spese relative al mantenimento e all'educazione della prole.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte