Sentenza 152/1969 (ECLI:IT:COST:1969:152)
Massima numero 3467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  10/12/1969;  Decisione del  10/12/1969
Deposito del 17/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 152/69. AGENTI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO CHE SI AVVALGONO DI VEICOLI A MOTORE DA ESSI PERSONALMENTE CONDOTTI - OBBLIGO ASSICURATIVO - DECORRENZA DALL'1 GENNAIO 1966 - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI LAVORATORI SOTTOPOSTI AL MEDESIMO RISCHIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Il secondo comma dell'art. 199 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e' viziato di illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude che siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, fino alla data del primo gennaio 1966, gli agenti delle imposte di consumo - di cui al terzo comma dell'art. 4 dello stesso decreto - i quali, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgono in via non occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti. E' ingiustificata, invero, la disparita' di trattamento derivante dal fatto che per tali agenti sia stato escluso l'obbligo dell'assicurazione, fino alla data del primo gennaio 1966 mentre tutti gli altri lavoratori dipendenti sottoposti al medesimo rischio per il loro servizio presso macchine, fruiscono della tutela assicurativa, a prescindere dalla qualifica, anche impiegatizia, loro spettante nella impresa e dallo espletamento di altre eventuali mansioni non manuali (art. 2 R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte