Sentenza 153/1969 (ECLI:IT:COST:1969:153)
Massima numero 3468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
10/12/1969; Decisione del
10/12/1969
Deposito del 17/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3469
Titolo
SENT. 153/69 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - NORME COSTITUZIONALI CHE SI ASSUMONO VIOLATE - MANCANZA DI INDICAZIONE ESPRESSA - UNIVOCA DESUMIBILITA' DALLA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INDIVIDUABILITA' DA PARTE DELLA CORTE.
SENT. 153/69 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - NORME COSTITUZIONALI CHE SI ASSUMONO VIOLATE - MANCANZA DI INDICAZIONE ESPRESSA - UNIVOCA DESUMIBILITA' DALLA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INDIVIDUABILITA' DA PARTE DELLA CORTE.
Testo
Pur quando nell'ordinanza di rimessione non sono espressamente indicate le norme della Costituzione che si assume siano state violate, e' consentito alla Corte di individuarle autonomamente, sempre che esse possano univocamente essere desunte dalla motivazione dell'ordinanza (nella specie dalla motivazione per relationem chiaramente risultavano le norme della Costituzione in riferimento alle quali la questione era stata sollevata).
Pur quando nell'ordinanza di rimessione non sono espressamente indicate le norme della Costituzione che si assume siano state violate, e' consentito alla Corte di individuarle autonomamente, sempre che esse possano univocamente essere desunte dalla motivazione dell'ordinanza (nella specie dalla motivazione per relationem chiaramente risultavano le norme della Costituzione in riferimento alle quali la questione era stata sollevata).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23