Sentenza 153/1969 (ECLI:IT:COST:1969:153)
Massima numero 3469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
10/12/1969; Decisione del
10/12/1969
Deposito del 17/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
3468
Titolo
SENT. 153/69 B. LEGGE DI DELEGAZIONE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI ("ERGA OMNES") - DIPENDENTI DALLE CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO ETC. - D.P.R. 2 GENNAIO 1962, N. 912 OBBLIGATORIETA' DEL NONO COMMA DELL'ART. 36 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 28 FEBBRAIO 1941 - OBBLIGO DI SEGNALARE ALLA RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE "IL LAVORO STRAORDINARIO DI QUALSIASI NATURA" - ESTRANEITA' AI FINI INDICATI NELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 153/69 B. LEGGE DI DELEGAZIONE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI ("ERGA OMNES") - DIPENDENTI DALLE CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO ETC. - D.P.R. 2 GENNAIO 1962, N. 912 OBBLIGATORIETA' DEL NONO COMMA DELL'ART. 36 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 28 FEBBRAIO 1941 - OBBLIGO DI SEGNALARE ALLA RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE "IL LAVORO STRAORDINARIO DI QUALSIASI NATURA" - ESTRANEITA' AI FINI INDICATI NELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 36, comma nono, del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941, per i dipendenti dalle Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria e degli enti equiparati, nel testo modificato dall'art. 14 della convenzione collettiva 14 ottobre 1953. Detta norma, infatti, dispone che del lavoro straordinario di qualsiasi natura, escluso quello inerente alla chiusura dei conti, debba esser data preventiva comunicazione alla rappresentanza del personale e in quanto non relativa alla determinazione dei minimi salariali, eccede i limiti della delega di cui alla legge 14 luglio 1959 n. 741.
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 36, comma nono, del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941, per i dipendenti dalle Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria e degli enti equiparati, nel testo modificato dall'art. 14 della convenzione collettiva 14 ottobre 1953. Detta norma, infatti, dispone che del lavoro straordinario di qualsiasi natura, escluso quello inerente alla chiusura dei conti, debba esser data preventiva comunicazione alla rappresentanza del personale e in quanto non relativa alla determinazione dei minimi salariali, eccede i limiti della delega di cui alla legge 14 luglio 1959 n. 741.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte