Sentenza 155/1969 (ECLI:IT:COST:1969:155)
Massima numero 3471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
11/12/1969; Decisione del
11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 155/69 A. PENSIONE - NATURA - FUNZIONE PREVIDENZIALE - RIDUZIONE DELLA PENSIONE PER GUADAGNO DERIVANTE DA ULTERIORE ATTIVITA' LAVORATIVA - NON VIOLA GLI ARTT. 36 E 38 DELLA COSTITUZIONE - GIUSTIFICAZIONE - DIMINUZIONE DELL'ESIGENZA PREVIDENZIALE.
SENT. 155/69 A. PENSIONE - NATURA - FUNZIONE PREVIDENZIALE - RIDUZIONE DELLA PENSIONE PER GUADAGNO DERIVANTE DA ULTERIORE ATTIVITA' LAVORATIVA - NON VIOLA GLI ARTT. 36 E 38 DELLA COSTITUZIONE - GIUSTIFICAZIONE - DIMINUZIONE DELL'ESIGENZA PREVIDENZIALE.
Testo
Quale che sia la natura giuridica della pensione, e' certo che essa assolve ad una funzione previdenziale. Il suo scopo e' quello di sopperire al rischio del lavoratore di perdere o diminuire il proprio guadagno e di mancare dei mezzi di sussistenza, quando, col venire meno delle forze per invalidita' e vecchiaia, non e' piu' in grado di lavorare. Assicurando al lavoratore una entrata periodica atta a fronteggiare i bisogni di vita nel periodo successivo alla cessazione del lavoro, la pensione deve per sua natura collegarsi nel quantum alla particolare situazione personale e familiare degli aventi diritto. Diventa definitiva soltanto dopo la cessazione completa del lavoro, ma, se maturata ed acquisita anteriormente a tale momento, puo' essere riliquidata ed aumentata per effetto delle ulteriori contribuzioni conseguenti alla successiva opera prestata. Nel tempo stesso, il legislatore tiene conto del guadagno derivante dalla ulteriore attivita' lavorativa e della variazione in meglio dello stato di bisogno per le esigenze di vita del pensionato, ed opera percio' una riduzione. Per tali motivi non contrasta con l'art. 36 ne' con l'art. 38 della Costituzione il fatto che il trattamento pensionistico venga ridotto perche' con esso concorre il godimento di un trattamento per attivita' lavorativa, che viene a ridurre l'esigenza previdenziale in funzione della quale fu predisposta la provvidenza pensionistica. Cfr.: sent. n. 105 del 1963
Quale che sia la natura giuridica della pensione, e' certo che essa assolve ad una funzione previdenziale. Il suo scopo e' quello di sopperire al rischio del lavoratore di perdere o diminuire il proprio guadagno e di mancare dei mezzi di sussistenza, quando, col venire meno delle forze per invalidita' e vecchiaia, non e' piu' in grado di lavorare. Assicurando al lavoratore una entrata periodica atta a fronteggiare i bisogni di vita nel periodo successivo alla cessazione del lavoro, la pensione deve per sua natura collegarsi nel quantum alla particolare situazione personale e familiare degli aventi diritto. Diventa definitiva soltanto dopo la cessazione completa del lavoro, ma, se maturata ed acquisita anteriormente a tale momento, puo' essere riliquidata ed aumentata per effetto delle ulteriori contribuzioni conseguenti alla successiva opera prestata. Nel tempo stesso, il legislatore tiene conto del guadagno derivante dalla ulteriore attivita' lavorativa e della variazione in meglio dello stato di bisogno per le esigenze di vita del pensionato, ed opera percio' una riduzione. Per tali motivi non contrasta con l'art. 36 ne' con l'art. 38 della Costituzione il fatto che il trattamento pensionistico venga ridotto perche' con esso concorre il godimento di un trattamento per attivita' lavorativa, che viene a ridurre l'esigenza previdenziale in funzione della quale fu predisposta la provvidenza pensionistica. Cfr.: sent. n. 105 del 1963
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte