Sentenza 155/1969 (ECLI:IT:COST:1969:155)
Massima numero 3472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  11/12/1969;  Decisione del  11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3471  3473  18747


Titolo
SENT. 155/69 B. PENSIONI - DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONE E RETRIBUZIONE PERCEPITA DAL PENSIONATO CHE SVOLGA ATTIVITA' LAVORATIVA - RIFERIMENTO DEL DIVIETO ALLE PENSIONI DI VECCHIAIA - DIRITTO DEL PENSIONATO A CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN BASE AI CONTRIBUTI VERSATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Nonostante la legittimita' del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, l'art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238 lett. a e b e l'art. 20 lett. a e b del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, nella parte in cui dispongono che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la retribuzione, nonche' gli artt. 21 e 23 dello stesso decreto, nella parte in cui si riferiscono alla suddetta pensione, sono viziati di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 36 della Costituzione. E cio' perche' non e' razionale al pensionato venga tolta una parte di quello che gli sarebbe spettato in base ai contributi versati, i quali, se accantonati nel corso degli anni, avrebbero raggiunto somme notevoli. Per quanto in un sistema mutualistico e di solidarieta' sociale i contributi del lavoratore servono per il conseguimento di finalita' che trascendono gli interessi dei singoli ed abbiano carattere generale, pur tuttavia e' innegabile che essi danno vita ad un diritto del prestatore d'opera a conseguire le prestazioni previdenziali: il che vuol significare che il legislatore non puo' - senza violare quel principio di proporzionalita' che sorregge il sistema pensionistico - non tener conto delle contribuzioni dei prestatori d'opera.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte