Sentenza 155/1969 (ECLI:IT:COST:1969:155)
Massima numero 3473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  11/12/1969;  Decisione del  11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3471  3472  18747


Titolo
SENT. 155/69 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - DIVIETO DI CUMULO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO IN RIFERIMENTO A VARIE CATEGORIE DI LAVORATORI - LEGITTIMITA' SE FONDATA SU MOTIVI RAGIONEVOLI ED APPREZZABILI.

Testo
Le differenti condizioni soggettive ed oggettive dei soggetti all'assicurazione generale obbligatoria contro la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nonche' le differenze notevolissime delle posizioni assicurative delle varie categorie non consentono una uniforme disciplina, che non distingua fra situazione e situazione e tratti tutti alla stessa stregua. Le discriminazioni lamentate dalle ordinanze sono necessarie per evitare un livellamento generale che riuscirebbe ingiusto, e sono sorrette da ragionevoli motivi, che consentono di fare un trattamento differenziato. In particolare va osservato che fra il pensionato che lavora avendo ancora forza e capacita' sufficienti ed il pensionato che non puo' piu' esplicare attivita' lavorativa sussiste una grande differenza, di indiscutibile rilievo agli effetti della pensione, sotto il riflesso dello stato di bisogno in cui il pensionato che non puo' lavorare viene a trovarsi. E' conforme alle esigenze volute dall'art. 38 il corrispondergli la intera pensione, mentre il divieto di cumulo per il pensionato che gode di un trattamento di lavoro oltre quello pensionistico rispetta un principio di giustizia distributiva. Il differente trattamento fatto ai lavoratori agricoli per i quali la pensione e' cumulabile con la retribuzione, e' sorretto da speciali motivi. Le esigenze dell'agricoltura, la progressiva rarefazione nelle campagne delle forze di lavoro attratte da maggiori retribuzioni nell'industria, il settore particolarmente depresso caratterizzato da prevalente occasionalita' della occupazione, hanno indotto il legislatore a favorire in tutti i modi il lavoro nelle campagne, concedendo anche l'agevolazione del cumulo della pensione con la retribuzione. Si tratta di motivi ragionevoli ed apprezzabili, che giustificano il trattamento particolare. Ed infine le pensioni spettanti agli impiegati statali, quelle a carico di enti pubblici diversi dalla previdenza sociale, e quelle a carico dei Fondi speciali dello stesso INPS sono soggette a discipline ben distinte da quella della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. E' sufficiente accennare alla continuita' ed alla durata del rapporto di impiego, nonche' alla entita' dei contributi versati degli stessi impiegati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte