Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della Regione Basilicata - Gestione del patrimonio iure privatorum - Utilizzo del Fondo unico autonomie locali per stipulare convenzioni tra i Comuni e le imprese private di vigilanza - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine e sicurezza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 8 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, che consente ai Comuni interessati da significativi e ricorrenti episodi di attentati alla proprietà privata di avvalersi delle risorse del Fondo Unico Autonomie Locali, di cui alla legge reg. Basilicata n. 23 del 2018, per stipulare apposite convenzioni con imprese di vigilanza privata. La stipula di convenzioni con istituti privati di vigilanza - i quali non hanno, né potrebbero avere, compiti e tanto meno poteri di pubblica sicurezza - si configura come un'attività ordinaria di gestione del patrimonio iure privatorum, che non interferisce con la disciplina della prevenzione dei reati e il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, ma attiene soltanto alla prudente amministrazione e custodia dei beni patrimoniali.