Sentenza 155/1969 (ECLI:IT:COST:1969:155)
Massima numero 18747
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
11/12/1969; Decisione del
11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 155/69 C. PENSIONI - ANZIANITA' E INVALIDITA' - DIVIETO PARZIALE O TOTALE DI CUMULO CON LA RETRIBUZIONE PERCEPITA DAL PENSIONATO CHE SVOLGA ATTIVITA' LAVORATIVA - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 155/69 C. PENSIONI - ANZIANITA' E INVALIDITA' - DIVIETO PARZIALE O TOTALE DI CUMULO CON LA RETRIBUZIONE PERCEPITA DAL PENSIONATO CHE SVOLGA ATTIVITA' LAVORATIVA - GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 lett. b e c della legge 18 marzo 1968, n. 238 e dell'art. 20, primo comma, lett. c e secondo comma del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 proposta in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione, in quanto per le pensioni di invalidita', essendo esse ridotte di una quota fino ad un terzo del loro ammontare, non si riscontra una sperequazione rispetto ai contributi versati. Le particolari caratteristiche, poi, delle pensioni di anzianita' consentono il divieto totale del cumulo con la retribuzione. Ed invero, tale pensione viene liquidata dopo 35 anni di contribuzione, indipendentemente dal raggiungimento dell'eta' pensionabile, dal che deriva una sensibile riduzione dei limiti di eta'. E' pertanto un beneficio concesso al lavoratore, e, come tale, puo' essere limitato al solo caso di cessazione effettiva del lavoro.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 lett. b e c della legge 18 marzo 1968, n. 238 e dell'art. 20, primo comma, lett. c e secondo comma del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 proposta in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione, in quanto per le pensioni di invalidita', essendo esse ridotte di una quota fino ad un terzo del loro ammontare, non si riscontra una sperequazione rispetto ai contributi versati. Le particolari caratteristiche, poi, delle pensioni di anzianita' consentono il divieto totale del cumulo con la retribuzione. Ed invero, tale pensione viene liquidata dopo 35 anni di contribuzione, indipendentemente dal raggiungimento dell'eta' pensionabile, dal che deriva una sensibile riduzione dei limiti di eta'. E' pertanto un beneficio concesso al lavoratore, e, come tale, puo' essere limitato al solo caso di cessazione effettiva del lavoro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte