Sentenza 156/1969 (ECLI:IT:COST:1969:156)
Massima numero 3474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  11/12/1969;  Decisione del  11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3475  3476


Titolo
SENT. 156/69 A. ESAMI DI STATO - LEGGE 5 APRILE 1969, N. 119 - NORMA CHE CONSENTE L'USO DI LINGUE DIVERSE DA QUELLA ITALIANA - INAPPLICABILITA' ALLA VALLE D'AOSTA.

Testo
La disposizione dell'art. 5, quarto comma, introdotta nel decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, con la legge di conversione 5 aprile 1969, n. 119, per consentire che nelle zone in cui esistono scuole ove l'insegnamento si svolge in lingua diversa dall'italiano le prove degli esami di Stato di maturita', ecc., si svolgano nella rispettiva lingua, non e' applicabile alla Valle d'Aosta, dato che le sole disposizioni costituzionali le quali consentono l'esistenza nel territorio nazionale di scuole con lingua d'insegnamento diversa dall'italiana sono quelle previste, per la provincia di Bolzano, dall'art. 15 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, mentre il regime scolastico vigente nella Valle d'Aosta e' caratterizzato dalla presenza di un unico tipo di scuola con insegnamento nelle due lingue, italiana e francese.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte