Sentenza 156/1969 (ECLI:IT:COST:1969:156)
Massima numero 3475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  11/12/1969;  Decisione del  11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3474  3476


Titolo
SENT. 156/69 B. LINGUA - USO DELLA LINGUA - REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA - REGIME DI PIENO BILINGUISMO.

Testo
La parificazione della lingua francese a quella italiana disposta con il primo comma dell'art. 38 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta e' fondata sulla constatazione di una situazione di pieno bilinguismo sussistente di fatto nella Regione, dalla quale si sono fatti discendere effetti costituzionalmente garantiti circa l'eguale uso delle due lingue, in modo da escludere che nella Valle sia da attribuire la qualifica di "ufficiale" all'una o all'altra (diversamente da quanto accade nella provincia mistilingue di Bolzano, dove, secondo l'art. 84 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, lingua ufficiale e' considerata l'italiano). Di conseguenza nella Valle d'Aosta non sono ammesse altre eccezioni al regime di parita' linguistica oltre quelle esplicitamente previste dallo Statuto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 38  co. 1

Altri parametri e norme interposte