Sentenza 156/1969 (ECLI:IT:COST:1969:156)
Massima numero 3476
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
11/12/1969; Decisione del
11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 156/69 C. REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA - ESAMI DI STATO - LEGGE 5 APRILE 1969, N. 119 - USO OBBLIGATORIO DELLA LINGUA ITALIANA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 156/69 C. REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA - ESAMI DI STATO - LEGGE 5 APRILE 1969, N. 119 - USO OBBLIGATORIO DELLA LINGUA ITALIANA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 5, terzo e quarto comma, e 6, primo, secondo e terzo comma, del decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, modificati dall'articolo unico della legge di conversione 5 aprile 1969, n. 119, nella parte in cui prescrivono che le prove d'esame ed il colloquio per gli esami di Stato nella Regione della Valle d'Aosta siano da effettuare obbligatoriamente con l'uso della lingua italiana.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 5, terzo e quarto comma, e 6, primo, secondo e terzo comma, del decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, modificati dall'articolo unico della legge di conversione 5 aprile 1969, n. 119, nella parte in cui prescrivono che le prove d'esame ed il colloquio per gli esami di Stato nella Regione della Valle d'Aosta siano da effettuare obbligatoriamente con l'uso della lingua italiana.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 38
co. 1
Altri parametri e norme interposte