Sentenza 157/1969 (ECLI:IT:COST:1969:157)
Massima numero 3477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
11/12/1969; Decisione del
11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 157/69 A. IMPOSTA DI REGISTRO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ARTT. 106 E 108 - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE E NON REGISTRATI - EFFETTI NEI CONFRONTI DELLA PARTE E DEL GIUDICE - DIVIETO DI FARLI VALERE IN GIUDIZIO E DI EMETTERE PRONUNCIE SULLA BASE DI ESSI - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 157/69 A. IMPOSTA DI REGISTRO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ARTT. 106 E 108 - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE E NON REGISTRATI - EFFETTI NEI CONFRONTI DELLA PARTE E DEL GIUDICE - DIVIETO DI FARLI VALERE IN GIUDIZIO E DI EMETTERE PRONUNCIE SULLA BASE DI ESSI - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli artt. 106 e 118 della legge di registro approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 - in forza dei quali gli atti soggetti a registrazione non possono farsi valere in giudizio finche' non siano stati registrati e, rispettivamente, i giudici non possono pronunciare sentenze o emettere decreti o provvedimenti in base ad atti soggetti a registrazione e non registrati - non violano il principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione, in quanto, sarebbe irrazionale che, sotto il pretesto del rispetto del principio di eguaglianza, venisse consentito alla parte di trarre vantaggio dalla sua condizione patrimoniale attuale per continuare a sottrarsi all'adempimento di una obbligazione che si sarebbe dovuta soddisfare gia' prima del giudizio. I predetti articoli, nonche' l'art. 108 della stessa legge sull'imposta di registro, nel testo modificato dall'articolo 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, non contrastano con l'art. 3 della Costituzione nemmeno nella parte ideale in cui le loro disposizioni debbono essere applicate anche agli atti soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso. Cfr.: sentenza 4 aprile 1963, n. 45.
Gli artt. 106 e 118 della legge di registro approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 - in forza dei quali gli atti soggetti a registrazione non possono farsi valere in giudizio finche' non siano stati registrati e, rispettivamente, i giudici non possono pronunciare sentenze o emettere decreti o provvedimenti in base ad atti soggetti a registrazione e non registrati - non violano il principio di eguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione, in quanto, sarebbe irrazionale che, sotto il pretesto del rispetto del principio di eguaglianza, venisse consentito alla parte di trarre vantaggio dalla sua condizione patrimoniale attuale per continuare a sottrarsi all'adempimento di una obbligazione che si sarebbe dovuta soddisfare gia' prima del giudizio. I predetti articoli, nonche' l'art. 108 della stessa legge sull'imposta di registro, nel testo modificato dall'articolo 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, non contrastano con l'art. 3 della Costituzione nemmeno nella parte ideale in cui le loro disposizioni debbono essere applicate anche agli atti soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso. Cfr.: sentenza 4 aprile 1963, n. 45.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte