Sentenza 157/1969 (ECLI:IT:COST:1969:157)
Massima numero 3478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
11/12/1969; Decisione del
11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 157/69 B. IMPOSTA DI REGISTRO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ARTT. 106 E 108 - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE E NON REGISTRATI - EFFETTI NEI CONFRONTI DELLA PARTE E DEL GIUDICE - DIVIETO DI FARLI VALERE IN GIUDIZIO E DI EMETTERE PRONUNCIE SULLA BASE DI ESSI - NON VIOLANO GLI ARTT. 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE - ONERE PROCESSUALE VALUTABILE DALLA PARTE SECONDO LA PROPRIA CONVENIENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 157/69 B. IMPOSTA DI REGISTRO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ARTT. 106 E 108 - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE E NON REGISTRATI - EFFETTI NEI CONFRONTI DELLA PARTE E DEL GIUDICE - DIVIETO DI FARLI VALERE IN GIUDIZIO E DI EMETTERE PRONUNCIE SULLA BASE DI ESSI - NON VIOLANO GLI ARTT. 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE - ONERE PROCESSUALE VALUTABILE DALLA PARTE SECONDO LA PROPRIA CONVENIENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli artt. 106 e 118 della legge di registro approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 non violano il principio di difesa del cittadino proclamato dall'art. 24 della Costituzione, in quanto, gli obblighi e gli oneri posti dalle norme denunziate non impediscono la tutela giurisdizionale del diritto fondato su una scrittura non registrata, giacche', non ottemperando all'obbligo della registrazione, la parte dispone della funzione probatoria documentale che la scrittura era chiamata a svolgere, sulla base di una valutazione di convenienza compiuta a somiglianza di ogni altro caso in cui la legge assoggetta ad oneri l'esercizio di un diritto. I predetti articoli nonche' l'art. 108 della stessa legge sull'imposta di registro, nel testo modificato dall'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, per le stesse ragioni non contrastano con l'art. 24 della Costituzione nemmeno nella parte ideale in cui le loro disposizioni debbono essere applicate anche agli atti soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso. Sempre per le stesse ragioni, i ripetuti articoli non contrastano con l'art. 113 della Costituzione.
Gli artt. 106 e 118 della legge di registro approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 non violano il principio di difesa del cittadino proclamato dall'art. 24 della Costituzione, in quanto, gli obblighi e gli oneri posti dalle norme denunziate non impediscono la tutela giurisdizionale del diritto fondato su una scrittura non registrata, giacche', non ottemperando all'obbligo della registrazione, la parte dispone della funzione probatoria documentale che la scrittura era chiamata a svolgere, sulla base di una valutazione di convenienza compiuta a somiglianza di ogni altro caso in cui la legge assoggetta ad oneri l'esercizio di un diritto. I predetti articoli nonche' l'art. 108 della stessa legge sull'imposta di registro, nel testo modificato dall'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, per le stesse ragioni non contrastano con l'art. 24 della Costituzione nemmeno nella parte ideale in cui le loro disposizioni debbono essere applicate anche agli atti soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso. Sempre per le stesse ragioni, i ripetuti articoli non contrastano con l'art. 113 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte