Sentenza 157/1969 (ECLI:IT:COST:1969:157)
Massima numero 3480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  11/12/1969;  Decisione del  11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3477  3478  3479  3481


Titolo
SENT. 157/69 D. IMPOSTA DI REGISTRO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ART. 118, PRIMO COMMA, ULTIMA PARTE - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE E NON REGISTRATI - DIVIETO PER I GIUDICI DI EMETTERE PRONUNCIE SULLA BASE DI ESSI - NON VIOLA IL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE - EVENTUALE INOSSERVANZA DELLA LEGGE FISCALE DA PARTE DEL GIUDICE - SANZIONI PATRIMONIALI APPLICATE DAGLI UFFICI FINANZIARI - COSTITUISCE APPLICAZIONE DEL COMUNE PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma dell'art. 118, comma primo, ultima parte, della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 - nella parte in cui dopo aver imposto ai giudici il divieto di emettere pronunzie in base ad atti soggetti a registrazione e non registrati, statuisce che i trasgressori sono tenuti al pagamento della tassa di registro e delle soprattasse dovute per l'atto non registrato, salvo regresso verso le parti - non e' in contrasto con il principio dell'assoggettamento dei giudici soltanto alla legge enunciato dall'articolo 101 della Costituzione, giacche' "legge" e' anche quella fiscale e, quindi, anche ad essa i giudici sono soggetti. Dal fatto poi che dalla inosservanza della legge fiscale possa derivare l'assoggettamento del giudice a talune sanzioni di carattere patrimoniale, applicate da organi del potere esecutivo, quali sono gli uffici finanziari, non implica che i giudici siano assoggettati a tali organi: cio' implica, invece, soltanto che i giudici, come tutti gli altri cittadini, debbono subire le conseguenze che quella legge dispone nei confronti di tutti coloro che non la osservano.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte