Sentenza 157/1969 (ECLI:IT:COST:1969:157)
Massima numero 3481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
11/12/1969; Decisione del
11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 157/69 E. IMPOSTA DI REGISTRO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ARTT. 117 E 118 - DIVIETO DI RILASCIARE COPIE O ESTRATTI DI SENTENZE NON REGISTRATE E DI EMETTERE PRONUNCIE SULLA BASE DI ESSI - APPLICABILITA' ANCHE QUANDO SI CONTESTI LA LEGITTIMITA' DELL'IMPOSTA DI TITOLO, ACCERTATA IN BASE ALLE SENTENZE STESSE - FATTISPECIE APPLICATIVA DEL PRINCIPIO DEL "SOLVE ET REPETE" - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 157/69 E. IMPOSTA DI REGISTRO - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, ARTT. 117 E 118 - DIVIETO DI RILASCIARE COPIE O ESTRATTI DI SENTENZE NON REGISTRATE E DI EMETTERE PRONUNCIE SULLA BASE DI ESSI - APPLICABILITA' ANCHE QUANDO SI CONTESTI LA LEGITTIMITA' DELL'IMPOSTA DI TITOLO, ACCERTATA IN BASE ALLE SENTENZE STESSE - FATTISPECIE APPLICATIVA DEL PRINCIPIO DEL "SOLVE ET REPETE" - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Sono illegittimi, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, gli artt. 117 e 118 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge di registro, modificati con l'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, nella parte in cui stabiliscono che i funzionari delle cancellerie giudiziarie non possono rilasciare copie o estratti di sentenze non registrate ed i giudici emettere sentenze, decreti o altri provvedimenti sulla base di tali copie od estratti, anche quando si contesti la legittimita' dell'imposta di titolo, accertata in base alle sentenze stesse. E' di tutta evidenza, infatti, che il condizionare il rilascio della copia di tali sentenze al pagamento della tassa, contro l'imposizione della quale si intende agire in giudizio, si traduce in una vera applicazione della regola del "solve et repete", gia' dichiarata incostituzionale. Vedasi sentenza n. 21 del 1961.
Sono illegittimi, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, gli artt. 117 e 118 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge di registro, modificati con l'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, nella parte in cui stabiliscono che i funzionari delle cancellerie giudiziarie non possono rilasciare copie o estratti di sentenze non registrate ed i giudici emettere sentenze, decreti o altri provvedimenti sulla base di tali copie od estratti, anche quando si contesti la legittimita' dell'imposta di titolo, accertata in base alle sentenze stesse. E' di tutta evidenza, infatti, che il condizionare il rilascio della copia di tali sentenze al pagamento della tassa, contro l'imposizione della quale si intende agire in giudizio, si traduce in una vera applicazione della regola del "solve et repete", gia' dichiarata incostituzionale. Vedasi sentenza n. 21 del 1961.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte