Sentenza 158/1969 (ECLI:IT:COST:1969:158)
Massima numero 3482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
11/12/1969; Decisione del
11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 158/69 A. REGIONE SICILIA - ISTRUZIONE PUBBLICA - ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PRESSO L'ISTITUTO CENTRALE DEL RESTAURO - ATTRIBUZIONE DI PREFERENZA ASSOLUTA AI RESIDENTI NELLA REGIONE - CONSEGUENZE - RESTRIZIONE DI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 51 E 120 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA DI UNA RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE DELL'ECCEZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 158/69 A. REGIONE SICILIA - ISTRUZIONE PUBBLICA - ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PRESSO L'ISTITUTO CENTRALE DEL RESTAURO - ATTRIBUZIONE DI PREFERENZA ASSOLUTA AI RESIDENTI NELLA REGIONE - CONSEGUENZE - RESTRIZIONE DI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 51 E 120 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA DI UNA RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE DELL'ECCEZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 5 della legge regionale siciliana 17 luglio 1969 si deve intendere nel senso che le disposizioni ivi contenute attribuiscono una preferenza assoluta per l'esercizio di attivita' professionale presso il laboratorio del restauro di Palermo a coloro che, gia' diplomati nell'Istituto centrale per il restauro di Roma con borsa triennale di studio conferita dalla Regione, abbiano stabile dimora in un comune della Regione. L'elemento residenza viene cosi' ad assumere in ogni caso la priorita' su ogni altra valutazione comparativa di merito e si risolve in un privilegio che incide illegittimamente sul principio fondamentale di eguaglianza di tutti i cittadini nell'unita' del territorio nazionale, non potendosi considerare razionale sotto il profilo della legittimita' costituzionale, la prevalenza assoluta accordata in materia di assunzioni impiegatizie a situazioni estrinseche di residenza su situazioni intrinseche di merito.
L'art. 5 della legge regionale siciliana 17 luglio 1969 si deve intendere nel senso che le disposizioni ivi contenute attribuiscono una preferenza assoluta per l'esercizio di attivita' professionale presso il laboratorio del restauro di Palermo a coloro che, gia' diplomati nell'Istituto centrale per il restauro di Roma con borsa triennale di studio conferita dalla Regione, abbiano stabile dimora in un comune della Regione. L'elemento residenza viene cosi' ad assumere in ogni caso la priorita' su ogni altra valutazione comparativa di merito e si risolve in un privilegio che incide illegittimamente sul principio fondamentale di eguaglianza di tutti i cittadini nell'unita' del territorio nazionale, non potendosi considerare razionale sotto il profilo della legittimita' costituzionale, la prevalenza assoluta accordata in materia di assunzioni impiegatizie a situazioni estrinseche di residenza su situazioni intrinseche di merito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte