Sentenza 89/2020 (ECLI:IT:COST:2020:89)
Massima numero 42988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  08/04/2020;  Decisione del  08/04/2020
Deposito del 15/05/2020; Pubblicazione in G. U. 20/05/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Spese di giustizia - Onorari spettanti all'ausiliario del magistrato - Misura stabilita mediante decreto dirigenziale - Mancato adeguamento periodico - Possibile intervento sostitutivo del giudice - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza - Impossibilità dell'intervento additivo richiesto - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4 della legge n. 319 del 1980 e degli artt. 50 e 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevedono che, in caso di omesso adeguamento periodico degli onorari degli ausiliari mediante il decreto dirigenziale di cui al citato art. 54, tale adeguamento possa essere effettuato dal giudice in sede di liquidazione del compenso. Fermo restando che in una materia connotata da ampia discrezionalità legislativa l'addizione richiesta non avrebbe carattere vincolato, l'intervento del giudice non è per nulla fungibile rispetto a quello dell'amministrazione e non sarebbe comunque congruo prevedere l'intervento del primo in funzione sussidiaria della seconda. L'amministrazione potrebbe infatti procedere, anziché ad un mero recupero dell'inflazione, a più consistenti modifiche tariffarie; il decreto dirigenziale, inoltre, disciplina, in via generale e astratta, la remunerazione di attività professionali doverose, fornendone i necessari parametri e individua, con effetto erga omnes, il periodo di riferimento per la quantificazione delle variazioni del costo della vita, operazione che mal si presterebbe ad essere svolta dai giudici caso per caso; infine, con riguardo al quantum, la stessa lettera dell'art. 54, contrariamente all'erroneo assunto del rimettente, non esclude margini discrezionali per l'amministrazione riguardo alla puntuale corrispondenza tra indici ISTAT e percentuale di adeguamento. Peraltro, la già rilevata deplorevole e reiterata inadempienza dell'amministrazione nell'applicazione del censurato art. 54 pone gli interessati nella condizione di ottenere rimedio alla violazione dei propri diritti e interessi, stante la disponibilità di altri mezzi giurisdizionali (tra i quali, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione). (Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2018, n. 178 del 2017, n. 192 del 2015, n. 41 del 1996, n. 88 del 1970, e ordinanze n. 234 del 2001, n. 356 del 1999, n. 102 del 1980 e n. 69 del 1979, sulla disciplina degli onorari degli ausiliari del giudice e dei consulenti tecnici di parte; sentenze n. 249 del 2017, n. 114 del 2017, n. 219 del 2016, e ordinanze n. 122 del 2016 e n. 123 del 2007, sull'irrilevanza dei meri inconvenienti di fatto nei giudizi di costituzionalità delle leggi; sentenze n. 3 del 2019, n. 265 del 2009, n. 98 del 1998, e ordinanza n. 122 del 2016, sulla discrezionalità legislativa in materia di spese processuali).

Atti oggetto del giudizio

legge  08/07/1980  n. 319  art. 4  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 50  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 54  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte