Sentenza 158/1969 (ECLI:IT:COST:1969:158)
Massima numero 3484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
11/12/1969; Decisione del
11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 158/69 C. REGIONE SICILIANA - BORSE DI STUDIO - LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1969, ART. 6 - FINANZIAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE - CONTIENE UN RINVIO NON A INCERTE PREVISIONI FUTURE MA A STANZIAMENTO CONCRETAMENTE DISPOSTO - NON VIOLA L'ART. 81, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 158/69 C. REGIONE SICILIANA - BORSE DI STUDIO - LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1969, ART. 6 - FINANZIAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE - CONTIENE UN RINVIO NON A INCERTE PREVISIONI FUTURE MA A STANZIAMENTO CONCRETAMENTE DISPOSTO - NON VIOLA L'ART. 81, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge regionale siciliana 17 luglio 1969 ha disposto (art. 6) che il prelievo delle somme necessarie per l'attuazione dei fini della legge stessa debba essere effettuata dagli stanziamenti compresi nel fondo speciale di bilancio riguardante gli oneri per provvedimenti legislativi in corso per il 1969, nella quale categoria e' venuto cosi' ad inserirsi lo specifico stanziamento in esame, che va riferito ad un impegno di spesa di complessivi trenta milioni, per sua natura di durata poliennale (tre anni di concessione per ciascun borsista nello spazio di dieci anni), e che trova l'intera sua copertura nel quadro globale di oltre quattro miliardi riservati al detto fondo speciale. E' pertanto rispettato l'obbligo imposto al legislatore dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, non potendosi attribuire rilievo in contrario all'omessa indicazione del provvedimento in esame nell'elenco allegato alla legge di bilancio regionale, relativo ai provvedimenti di cui al detto fondo speciale, giacche' l'elenco medesimo si riferisce ad una situazione legislativa ancora fluida, e non puo' avere, nel momento in cui e' stato compilato, che un valore indicativo, ancora suscettibile di integrazioni e non vincolato in senso assoluto.
La legge regionale siciliana 17 luglio 1969 ha disposto (art. 6) che il prelievo delle somme necessarie per l'attuazione dei fini della legge stessa debba essere effettuata dagli stanziamenti compresi nel fondo speciale di bilancio riguardante gli oneri per provvedimenti legislativi in corso per il 1969, nella quale categoria e' venuto cosi' ad inserirsi lo specifico stanziamento in esame, che va riferito ad un impegno di spesa di complessivi trenta milioni, per sua natura di durata poliennale (tre anni di concessione per ciascun borsista nello spazio di dieci anni), e che trova l'intera sua copertura nel quadro globale di oltre quattro miliardi riservati al detto fondo speciale. E' pertanto rispettato l'obbligo imposto al legislatore dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, non potendosi attribuire rilievo in contrario all'omessa indicazione del provvedimento in esame nell'elenco allegato alla legge di bilancio regionale, relativo ai provvedimenti di cui al detto fondo speciale, giacche' l'elenco medesimo si riferisce ad una situazione legislativa ancora fluida, e non puo' avere, nel momento in cui e' stato compilato, che un valore indicativo, ancora suscettibile di integrazioni e non vincolato in senso assoluto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte