Sentenza 158/1969 (ECLI:IT:COST:1969:158)
Massima numero 3485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  11/12/1969;  Decisione del  11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3482  3483  3484


Titolo
SENT. 158/69 D. MEZZI DI COPERTURA DI NUOVE O MAGGIORI SPESE - INDICAZIONE IN LEGGE SOSTANZIALE - COSTITUZIONE, ART. 81, QUARTO COMMA - ESTENSIONE ANCHE AL LEGISLATORE REGIONALE.

Testo
E' vero che l'indicazione della fonte e del modo di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti per sostenere nuove o maggiori spese pubbliche, deve essere contenuta non nella legge formale di approvazione del bilancio ma nella legge sostanziale istitutiva dei servizi da cui dette spese derivano (art. 81, terzo e quarto comma della Costituzione estensibile, com'e' pacifico, anche al legislatore regionale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte