Sentenza 159/1969 (ECLI:IT:COST:1969:159)
Massima numero 3487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
11/12/1969; Decisione del
11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 159/69 B. SFRATTO PER MOROSITA' DEGLI INQUILINI - MODALITA' - DIVERSITA' DA QUELLE STABILITE DAL COD, PROC. CIVILE - UNIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E DI SFRATTO - MANCANZA DI UNA ORDINANZA DI CONVALIDA - FINALITA' - PECULIARITA' DEL RAPPORTO TRA GLI ISTITUTI PER LE CASE POPOLARI E GLI ASSEGNATARI - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 159/69 B. SFRATTO PER MOROSITA' DEGLI INQUILINI - MODALITA' - DIVERSITA' DA QUELLE STABILITE DAL COD, PROC. CIVILE - UNIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E DI SFRATTO - MANCANZA DI UNA ORDINANZA DI CONVALIDA - FINALITA' - PECULIARITA' DEL RAPPORTO TRA GLI ISTITUTI PER LE CASE POPOLARI E GLI ASSEGNATARI - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non sussiste contrasto tra i principi di uguaglianza e tutela e difesa giurisdizionale sancita dagli artt. 3 e 24 della Costituzione e le particolarita' della procedura di sfratto per morosita' dettata dall'art. 32 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare ed economica, riguardanti l'unificazione delle procedure di ingiunzione di pagamento e di sfratto e la conseguente mancata previsione di un'ordinanza di convalida. Tali particolarita' infatti, essendo dirette ad assicurare agli Istituti una procedura piu' rapida per il recupero di canoni scaduti e per il rilascio dell'alloggio, sono giustificate dalla necessita' di garantire il perseguimento degli scopi di interesse pubblico dell'Istituto e non comportano alcuna menomazione dei diritti di difesa e tutela giurisdizionale del soggetto privato. Il rapporto intercedente tra Istituti per le case popolari ed assegnatari degli alloggi presenta peculiarita' e caratteristiche proprie, non riscontrabili nel comune rapporto di locazione, onde una diversa disciplina dello sfratto per morosita' appare obbiettivamente possibile e razionalmente giustificabile.
Non sussiste contrasto tra i principi di uguaglianza e tutela e difesa giurisdizionale sancita dagli artt. 3 e 24 della Costituzione e le particolarita' della procedura di sfratto per morosita' dettata dall'art. 32 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare ed economica, riguardanti l'unificazione delle procedure di ingiunzione di pagamento e di sfratto e la conseguente mancata previsione di un'ordinanza di convalida. Tali particolarita' infatti, essendo dirette ad assicurare agli Istituti una procedura piu' rapida per il recupero di canoni scaduti e per il rilascio dell'alloggio, sono giustificate dalla necessita' di garantire il perseguimento degli scopi di interesse pubblico dell'Istituto e non comportano alcuna menomazione dei diritti di difesa e tutela giurisdizionale del soggetto privato. Il rapporto intercedente tra Istituti per le case popolari ed assegnatari degli alloggi presenta peculiarita' e caratteristiche proprie, non riscontrabili nel comune rapporto di locazione, onde una diversa disciplina dello sfratto per morosita' appare obbiettivamente possibile e razionalmente giustificabile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte