Sentenza 159/1969 (ECLI:IT:COST:1969:159)
Massima numero 3490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
11/12/1969; Decisione del
11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 159/69 E. PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI ED OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - TERMINI PIU' BREVI DI QUELLI PREVISTI DALL'ART. 641 DEL COD. PROC. CIVILE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 159/69 E. PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI ED OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - TERMINI PIU' BREVI DI QUELLI PREVISTI DALL'ART. 641 DEL COD. PROC. CIVILE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, i commi terzo e settimo dell'art. 32 del T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, nelle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi e notevolmente piu' brevi di quelli stabiliti dall'art. 641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo (10 e 5 giorni anziche' 20). Le finalita' sociali cui attendono gli Istituti per le case popolari valgono a legittimare un procedimento coattivo di piu' rapida definizione; i termini assegnati per l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo e per sanare la mora sono pero' cosi' ristretti da rendere estremamente difficile la possibilita' per l'assegnatario di approntare un'utile difesa specie se si considera che destinatari degli stessi sono soggetti di modeste possibilita' economiche, per la cui tutela potra' rendersi necessario il ricorso al gratuito patrocinio, e se si tien conto dell'estrema gravita' della conseguenza che discende dall'inutile decorso di detti termini - e che non puo' essere in nessun caso evitata non essendo prevista l'opposizione tardiva - e cioe' la perdita dell'abitazione.
Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, i commi terzo e settimo dell'art. 32 del T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, nelle parti in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi e notevolmente piu' brevi di quelli stabiliti dall'art. 641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento ingiuntivo (10 e 5 giorni anziche' 20). Le finalita' sociali cui attendono gli Istituti per le case popolari valgono a legittimare un procedimento coattivo di piu' rapida definizione; i termini assegnati per l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo e per sanare la mora sono pero' cosi' ristretti da rendere estremamente difficile la possibilita' per l'assegnatario di approntare un'utile difesa specie se si considera che destinatari degli stessi sono soggetti di modeste possibilita' economiche, per la cui tutela potra' rendersi necessario il ricorso al gratuito patrocinio, e se si tien conto dell'estrema gravita' della conseguenza che discende dall'inutile decorso di detti termini - e che non puo' essere in nessun caso evitata non essendo prevista l'opposizione tardiva - e cioe' la perdita dell'abitazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte