Sentenza 160/1969 (ECLI:IT:COST:1969:160)
Massima numero 3492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  11/12/1969;  Decisione del  11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3491  3493  3494  3495


Titolo
SENT. 160/69 B. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - LEGGE 12 GIUGNO 1962, N. 567 - CONTENUTO E FINALITA' - NON DA' VITA A NORME FONDAMENTALI DELLE RIFORME ECONOMICO-SOCIALI DELLA REPUBBLICA - NON COSTITUISCE LIMITE PER LA LEGISLAZIONE REGIONALE - FATTISPECIE - LEGGE SARDA 22 AGOSTO 1967, N. 16 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Quella di "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica" e' qualifica che non puo' essere attribuita alle norme contenute nella legge 12 giugno 1962, n. 567 in materia di affitto di fondi rustici. Le disposizioni di essa, che attribuiscono alla Commissione tecnico-provinciale la fissazione dei limiti della misura del canone annuale (artt. 1-3) e prevedono la riduzione del canone stesso in caso di avversita' atmosferiche o calamita' naturali (art. 4), hanno indubbiamente finalita' economico-sociali, ma cio' non e' sufficiente per caratterizzarle come "norme di riforma". Le norme della legge non possono, infatti, essere qualificate come "fondamentali" di una riforma economico-sociale (e in quanto tali limitative della competenza regionale), giacche' il loro specifico contenuto esclude che si possa identificarle con i principi di una riforma da attuare in tutto il territorio della Repubblica.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte