Sentenza 90/2020 (ECLI:IT:COST:2020:90)
Massima numero 43386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  07/04/2020;  Decisione del  07/04/2020
Deposito del 15/05/2020; Pubblicazione in G. U. 20/05/2020
Massime associate alla pronuncia:  43387  43388


Titolo
Assistenza e solidarietà sociale - Integrazione salariale straordinaria - Presentazione tardiva della domanda - Decorrenza del trattamento dal trentesimo giorno successivo alla presentazione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo del divieto di discriminazione - Carenza di adeguata motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile, per carenza di adeguata motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio, sez. terza-bis, in riferimento all'art. 3 Cost., con riguardo al divieto di discriminazione - dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, secondo cui il trattamento straordinario di integrazione salariale, in caso di presentazione tardiva della domanda, decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima. Il rimettente si limita a una mera enunciazione in via generale della violazione del principio di uguaglianza - sotto il profilo della discriminazione tra imprese subentranti in un appalto e le altre - senza descrivere né argomentare se essa si sia concretamente manifestata nella fattispecie in esame e in che termini e, soprattutto, in che modo essa avrebbe inciso sulla determinazione del notevole ritardo (oltre cinquanta giorni) nella presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale rispetto al termine di sette giorni, stabilito dall'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 148 del 2015, decorrente dalla stipula del contratto di solidarietà; ritardo sulle cui cause il giudice a quo peraltro non fornisce alcun elemento esplicativo. Le peculiari vicende relative al subentro in appalti dedotte dal rimettente potrebbero, semmai, influire sulla fase negoziale dell'accordo collettivo aziendale; fase che afferisce alla sfera privatistica e che si colloca "a monte" della stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo all'intervento, la cui data è assunta dal legislatore come dies a quo di decorrenza del termine per la presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. (Precedenti citati: sentenze n. 133 del 2016, n. 120 del 2016 e n. 223 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  14/09/2015  n. 148  art. 25  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte