Sentenza 160/1969 (ECLI:IT:COST:1969:160)
Massima numero 3493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
11/12/1969; Decisione del
11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 160/69 C. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO EX ARTT. 1635-1636 COD. CIVILE - LEGGE 12 GIUGNO 1962, N. 567 - NON HA CONTENUTO INNOVATIVO, NE' INTENTO DI RIFORMARE UN DETERMINATO SETTORE DELLA VITA ECONOMICA - NON PONE LIMITI PER LA LEGISLAZIONE REGIONALE.
SENT. 160/69 C. AGRICOLTURA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO EX ARTT. 1635-1636 COD. CIVILE - LEGGE 12 GIUGNO 1962, N. 567 - NON HA CONTENUTO INNOVATIVO, NE' INTENTO DI RIFORMARE UN DETERMINATO SETTORE DELLA VITA ECONOMICA - NON PONE LIMITI PER LA LEGISLAZIONE REGIONALE.
Testo
L'intervento del legislatore per garantire, mediante limitazioni o riduzioni di canoni, l'equita' e la non eccessiva onerosita' delle obbligazioni contrattuali in relazione a determinate situazioni economiche e' stato sempre ammesso e praticato nel nostro ordinamento giuridico; in particolare, la riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici per perdita dei frutti oltre una determinata misura e' contemplata in norme di diritto comune (artt. 1635-1636 c.c.), a cui si richiama anche la legge 12 giugno 1962, n. 567. Questa non ha percio' un contenuto innovativo rispetto all'ordinamento giuridico dei rapporti economico-sociali, ne' puo' scorgersi in essa l'intento di realizzare una riforma in un determinato settore della vita economica.
L'intervento del legislatore per garantire, mediante limitazioni o riduzioni di canoni, l'equita' e la non eccessiva onerosita' delle obbligazioni contrattuali in relazione a determinate situazioni economiche e' stato sempre ammesso e praticato nel nostro ordinamento giuridico; in particolare, la riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici per perdita dei frutti oltre una determinata misura e' contemplata in norme di diritto comune (artt. 1635-1636 c.c.), a cui si richiama anche la legge 12 giugno 1962, n. 567. Questa non ha percio' un contenuto innovativo rispetto all'ordinamento giuridico dei rapporti economico-sociali, ne' puo' scorgersi in essa l'intento di realizzare una riforma in un determinato settore della vita economica.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte