Sentenza 160/1969 (ECLI:IT:COST:1969:160)
Massima numero 3495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  11/12/1969;  Decisione del  11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  3491  3492  3493  3494


Titolo
SENT. 160/69 E. REGIONI IN GENERE - COMPETENZA LEGISLATIVA - DISCIPLINA GIURIDICA DIFFERENZIATA DI FATTI E RAPPORTI ANALOGHI - LEGITTIMITA' - LIMITI.

Testo
La competenza legislativa attribuita dalla Costituzione alle Regioni implica la disciplina giuridica differenziata di fatti e rapporti analoghi, in relazione alle condizioni particolari e agli interessi propri della Regione, e nel rispetto dell'interesse nazionale. Con riferimento all'art. 3 della Costituzione questa Corte ha gia' affermato che non si puo' escludere, anzi si deve espressamente ammettere, che la diversita' delle situazioni locali ed ambientali, consapevolmente ed adeguatamente valutate dalle autorita' a cio' preposte, suggeriscano e legittimino, per fatti "analoghi", normative diverse (sent. n. 26 del 1966).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte