Sentenza 161/1969 (ECLI:IT:COST:1969:161)
Massima numero 3496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  11/12/1969;  Decisione del  11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 161/69. LEGGE DI DELEGAZIONE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI ("ERGA OMNES") - ADDETTI ALLE INDUSTRIE PRODUTTRICI DI CEMENTO - D.P.R. 2 OTTOBRE 1960, N. 1378 - OBBLIGATORIETA' "ERGA OMNES" DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PREVEDUTO DAI CONTRATTI NAZIONALI - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La delega conferita al Governo dall'art. 1 dalla legge n. 741 del 1959, per la emanazione di norme aventi forza di legge alle clausole dei contratti collettivi, stipulate anteriormente alla legge stessa, trova un preciso limite nel fine di assicurare minimi di trattamento economico e normativo per tutti gli appartenenti ad una determinata categoria; fine dal quale esorbita, con conseguente eccesso della delega, ogni estensione a clausole che abbiano per oggetto la predisposizione di procedimenti e modalita' rivestenti carattere meramente strumentale rispetto alla disciplina predetta. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 della Costituzione (Eccesso di delega) l'articolo unico del D.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1378, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il tentativo di conciliazione preveduto dall'art. 50 del contratto collettivo nazionale 24 ottobre 1958 per gli intermedi e dall'articolo 44 del contratto collettivo nazionale 11 dicembre 1958 per gli impiegati dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento ed amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte