Ordinanza 164/1969 (ECLI:IT:COST:1969:164)
Massima numero 3499
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
11/12/1969; Decisione del
11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 164/69. ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE - RESTITUZIONE DELL'I.G.E. SUI PRODOTTI ESPORTATI E ISTITUZIONE DI UN DIRITTO COMPENSATIVO SULLE IMPORTAZIONI - LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 570, ARTT. 1 E 3 - NON VIOLA L'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 164/69. ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE - RESTITUZIONE DELL'I.G.E. SUI PRODOTTI ESPORTATI E ISTITUZIONE DI UN DIRITTO COMPENSATIVO SULLE IMPORTAZIONI - LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 570, ARTT. 1 E 3 - NON VIOLA L'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Allorche' la questione prospettata in via incidentale e' identica ad altra gia' dichiarata non fondata con precedente sentenza della Corte costituzionale e non sussistono motivi perche' la Corte si discosti dalla stessa sentenza, la questione deve essere dichiarata, con ordinanza, manifestamente infondata. Cfr.: sent. n. 126 del 1969.
Allorche' la questione prospettata in via incidentale e' identica ad altra gia' dichiarata non fondata con precedente sentenza della Corte costituzionale e non sussistono motivi perche' la Corte si discosti dalla stessa sentenza, la questione deve essere dichiarata, con ordinanza, manifestamente infondata. Cfr.: sent. n. 126 del 1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte