Ordinanza 165/1969 (ECLI:IT:COST:1969:165)
Massima numero 3500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  11/12/1969;  Decisione del  11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 165/69. FAMIGLIA - PATRIA POTESTA' - COD. PEN., ART. 574, PRIMO COMMA - SOTTRAZIONE ALLA PATRIA POTESTA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA TRA I CONIUGI - INSUSSISTENZA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 574 C.P. nella parte in cui limita la responsabilita' penale per il reato di sottrazione di minorenne alla sola ipotesi in cui la sottrazione avvenga in danno del genitore esercente la patria potesta' ai sensi dell'art. 316 C.C. cioe' di regola del padre, sollevata in relazione al principio di parita' fra i coniugi sancito dall'art. 29 della Costituzione. Il prospettato contrasto con il detto principio costituzionale e' stato escluso infatti a suo tempo con la sentenza n. 54 del 21 marzo 1969 della Corte costituzionale, la quale, inoltre, con la successiva ordinanza n. 130 del 1^ luglio 1969 ha gia' dichiarato la questione stessa manifestamente infondata. Cfr.: sent. n. 54 del 1969; ord. n. 130 del 1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte