Ordinanza 166/1969 (ECLI:IT:COST:1969:166)
Massima numero 3501
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
11/12/1969; Decisione del
11/12/1969
Deposito del 22/12/1969; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 166/69. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO ALL'E.N.E.L. DELLE IMPRESE ESERCENTI LE INDUSTRIE ELETTRICHE E NORME RELATIVE AGLI INDENNIZZI DA CORRISPONDERE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, E D.P.R. 25 FEBBRAIO 1963, N. 138, ART. 2 - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 42, TERZO COMMA, E 43 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 166/69. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO ALL'E.N.E.L. DELLE IMPRESE ESERCENTI LE INDUSTRIE ELETTRICHE E NORME RELATIVE AGLI INDENNIZZI DA CORRISPONDERE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, E D.P.R. 25 FEBBRAIO 1963, N. 138, ART. 2 - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 42, TERZO COMMA, E 43 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 43 e 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'ENEL, e dell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL, in quanto la stessa questione venne dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 115 del 1969 ed il Tribunale di Roma, che l'ha nuovamente sollevata, non ha dedotto nuovi motivi idonei a far modificare la predetta decisione. Cfr.: sent. n. 115 del 1969.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 43 e 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'ENEL, e dell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL, in quanto la stessa questione venne dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 115 del 1969 ed il Tribunale di Roma, che l'ha nuovamente sollevata, non ha dedotto nuovi motivi idonei a far modificare la predetta decisione. Cfr.: sent. n. 115 del 1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte